il Codice civile svizzero.

Codice civile svizzero

 

Fondo ZGB Art. 720

  1. Chiunque ritrovi un oggetto smarrito deve avvisare il proprietario e, se non lo conosce, deve denunciare il ritrovamento alla polizia o assicurarsi che le circostanze siano rese pubbliche e indagate in modo appropriato.
  2. È obbligato a denunciare l'infrazione alla polizia se il valore dell'oggetto supera ovviamente i 10 franchi.
  3. Chiunque trovi un oggetto in una casa abitata o in un locale di uso o traffico pubblico deve consegnarlo al padrone di casa, all'inquilino o alle persone incaricate della sua sorveglianza.

 

ZGB Art. 722 Acquisizione di proprietà, cessione

  1. Chiunque adempia ai propri obblighi di procacciatore acquisisce la proprietà dell'immobile per cinque anni dalla data di pubblicazione o notifica.
  2. Se l'oggetto viene restituito, il cercatore ha diritto al rimborso di tutte le spese e a una commissione adeguata.
  3. Se l'oggetto viene ritrovato in una casa abitata o in un locale di uso o traffico pubblico, il proprietario della casa, l'affittuario o il locale è considerato il ritrovatore, ma non ha diritto a un compenso per il ritrovamento.

 

Ordinanza sul trasporto di passeggeri Art. 77

Sezione 3: Oggetti smarriti

  1. Chiunque trovi un oggetto smarrito nei locali dell'azienda o in un veicolo deve consegnarlo immediatamente al personale.
  2. La società è considerata il procacciatore, ma non può richiedere una commissione per il procacciatore.
  3. L'azienda deve avvisare la persona che ha smarrito l'oggetto, se la conosce, e conservare l'oggetto smarrito in modo appropriato.
  4. Dopo aver conservato l'oggetto smarrito per tre mesi, l'azienda può metterlo all'asta. L'asta deve essere pubblicizzata. Gli oggetti smarriti con un valore attuale non superiore a 50 franchi possono essere messi all'asta o venduti a trattativa privata dopo un mese. Il ricavato sostituisce l'oggetto.
  5. Gli oggetti smarriti che richiedono una manutenzione costosa o sono soggetti a un rapido deterioramento possono essere venduti immediatamente. Il ricavato prende il posto dell'oggetto.

 

Ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri

Art. 24 Documenti d'identità smarriti e recuperati

  1. Lo smarrimento di una carta d'identità ai sensi dell'articolo 22 la rende nulla. La carta d'identità non può più essere utilizzata.
  2. Una carta d'identità ritrovata non può essere restituita, ma deve essere consegnata all'autorità che l'ha rilasciata. Ciò la renderà inutilizzabile.

 

Nota: il titolare di una carta d'identità deve denunciare lo smarrimento della carta alla polizia locale non appena ne viene a conoscenza. La perdita della carta d'identità (furto, smarrimento o distruzione completa) la rende nulla.

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